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LO STATUTO DI ICC ITALIA

Art. I – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
La Sezione Italiana della Camera di Commercio Internazionale, denominata anche CCI Italia, è un’associazione senza fine di lucro, costituita nel 1920 quale Comitato Nazionale della Camera di Commercio Internazionale, il cui fine fondamentale è la promozione di una economia aperta a livello mondiale, anche per contribuire al mantenimento della pace e delle amichevoli relazioni tra i popoli.

Art. II – SCOPI
CCI Italia ha come obiettivo di operare nell’ambito della Camera di Commercio Internazionale (CCI), con sede a Parigi, nell’interesse del mondo degli operatori economici italiani, per contribuire allo sviluppo ed al miglioramento dei rapporti economici internazionali nonché di adoperarsi per far sì che i principi e gli orientamenti sostenuti dalla CCI sul piano internazionale trovino, quando opportuno, applicazione anche sul piano nazionale. A tali fini CCI Italia: a)  partecipa - nell’interesse dell’agricoltura, dell’indu-stria, del commercio, della finanza, delle assicurazioni, dei trasporti, del turismo e in genere di tutti i settori italiani dell’attività economica interessati ai rapporti economici internazionali – all’azione della CCI, organizzando e definendo l’elaborazione di orientamenti e posizioni da assumere in quella sede; b)  svolge un’azione costante per il miglioramento delle condizioni atte a promuovere lo sviluppo delle attività economiche internazionali, la soluzione dei correlati problemi economici, ivi compresi la tutela della concorrenza e della proprietà industriale ed intellettuale; c)  favorisce la collaborazione tra gli operatori economici dei vari paesi e fra le loro organizzazioni; d)  promuove iniziative atte a migliorare – tenendo conto dello sviluppo delle tecnologie -l’informazione e la formazione concernenti l’economia internazionale e le normative ad essa relative.

Art. III – SEDE E DURATA
CCI talia ha sede in Roma e può istituire uffici e delegazioni in altre città.
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea.

Art. IV – SOCI
CCI Italia comprende: a)  soci collettivi b)  soci individuali. Possono far parte di CCI Italia, in qualità di soci collettivi: le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, la loro Unione nazionale e quelle territoriali o settoriali; le Associazioni di categoria dell’agricoltura, industria, commercio, finanza, assicurazioni, trasporti, turismo, artigianato e in genere le associazioni nazionali e territoriali la cui attività rientri nel suo campo di azione. Possono far parte di CCI Italia, in qualità di soci individuali: le aziende agricole, industriali, commerciali, bancarie, finanziarie, assicurative, di trasporto, di turismo e in genere tutte le aziende ed enti che svolgono attività economiche, con risvolti internazionali, nonché gli operatori economici e le persone che si interessano ai problemi che formano oggetto dell’attività di CCI Italia.
Il numero dei soci è illimitato.
Sull’ammissione delibera il Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio non è trasferibile.

Art. V – QUOTE ASSOCIATIVE
Le quote annuali di associazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo.
La quota annuale deve essere versata all’atto dell’ammissione e, successivamente, entro il mese di febbraio di ciascun anno; in caso di mancato adempimento per due anni successivi, il Consiglio può dichiarare la decadenza del socio.
L’associazione a CCI Italia comporta l’adesione alla CCI e consente la partecipazione dei soci all’attività ed ai congressi della CCI in relazione alle disposizioni statutarie della stessa.

Art. VI – RAPPORTO ASSOCIATIVO
Il rapporto associativo è a tempo indeterminato. All’atto dell’ammissione di un ente, il Consiglio Direttivo può autorizzare che il rapporto associativo sia limitato nel tempo in osservanza degli obblighi statutari dell’ente medesimo o dei vincoli imposti allo stesso, senza che ciò possa comportare una qualsiasi limitazione nei rapporti associativi non funzionalmente correlata a detta temporaneità.

Art. VII – RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il rapporto associativo si scioglie a seguito di recesso o di esclusione del socio. Il recesso deve essere comunicato al Presidente, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della fine dell’anno ed ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo. Il Consiglio Direttivo può escludere un socio, sempreché il provvedimento sia riconosciuto opportuno dal Consiglio stesso nell’interesse della Sezione.
La proposta di esclusione deve contenere l’indicazione dei motivi, essere posta all’ordine del giorno del Consiglio Direttivo e comunicata a ciascun membro di questo ed all’interessato almeno sessanta giorni prima della riunione in cui si delibera su di essa. L’interessato è ammesso a proporre per iscritto le sue ragioni in contrario.
Nei trenta giorni successivi alla comunicazione, l’interessato può interporre appello all’Assemblea. L’appello ha effetto sospensivo. Su di esso delibera l’Assemblea nella successiva riunione. Se alla data della riunione il socio non risulta in regola col versamento delle quote, l’appello diventa inammissibile.
L’esclusione diventa operativa allo scadere del sessantesimo giorno successivo alla comunicazione della deliberazione in tal senso del Consiglio Direttivo o, in caso di appello, della deliberazione conforme dell’Assemblea.

Art. VIII – ORGANI DI CCI-ITALIA
Gli organi di CCI Italia sono:
a) l'Assemblea
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Comitato di Presidenza
d) Il Presidente
e) La Commissione Finanziaria
f) Le Commissioni di Studio
g) Il Segretario Generale

Art. IX – ASSEMBLEA
L’Assemblea di CCI Italia è presieduta  dal Presidente della Sezione o da chi ne fa le veci; si riunisce ordinariamente ogni anno su iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta - con l’indicazione degli argomenti di cui si chiede la discussione – almeno un quinto dei soci in regola con il versamento delle quote associative. L’Assemblea provvede alla nomina del Presidente della Sezione, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e delibera le modifiche dello Statuto.

Art. X - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è convocata dal Presidente con comunicazione trasmessa, contro ricevuta, per raccomandata, corriere, fax o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e contenente l’ordine del giorno e l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della riunione e contenente altresì, in caso di proposte di modifiche dello Statuto, il testo di tali proposte.
All’Assemblea hanno diritto di intervenire, anche a mezzo di delega, i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei portatori di voto e le delibere sono prese a maggioranza dei voti espressi; per le modifiche dello Statuto è necessaria l’approvazione della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento di CCI Italia è necessario il voto favorevole di due terzi dei soci. Il Presidente nomina fra i presenti un segretario e, occorrendo, due scrutatori. Delle delibere viene redatto apposito verbale che rimane agli atti di CCI Italia.

Art. XI – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
I componenti del Consiglio Direttivo, salvo il disposto dell’Art. XII, sono eletti dall’Assemblea in numero   non inferiore a venticinque e non superiore a settantantacinque. Il numero dei componenti, ove non sia stabilito dall’Assemblea, è determinato dal Consiglio stesso.
L’Assemblea, nell’eleggere i Consiglieri, dovrà soddisfare l’esigenza di un’equa rappresentanza dei settori economici aderenti a CCI Italia.
Possono essere chiamate a far parte del Consiglio Direttivo persone esperte dei rapporti economici internazionali, anche senza una specifica rappresentatività di particolari categorie economiche. I Consiglieri durano in carica un triennio. Alla scadenza possono essere confermati; la cessazione della  carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

Art. XII – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Nel caso di posti vacanti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrarsi per cooptazione, tenendo presenti i criteri di rappresentatività di cui all’Art. XI.
Tuttavia, se i posti vacanti superano la metà, dovrà essere convocata l’Assemblea per la rinnovazione totale del Consiglio Direttivo. I Consiglieri cooptati dal Consiglio Direttivo nel corso del triennio rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Art. XIII – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con le modalità di cui al primo comma dell’Art. X.
Si riunisce ordinariamente ogni  sei mesi e straordinariamente quando il Presidente lo reputi opportuno o ne venga fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti, con l’indicazione degli argomenti di cui si chiede la discussione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti espressi;  in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. XIV – POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo nomina i delegati effettivi e i delegati supplenti nel Consiglio internazionale della CCI; quando i delegati sono scelti all’infuori dei membri del Consiglio Direttivo della Sezione, essi ne divengono membri di diritto.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l’amministrazione di CCI Italia in ordine al perseguimento degli scopi sociali; può nominare uno o più Consiglieri delegati, definendone poteri e compiti. Il Consiglio Direttivo può indirizzare raccomandazioni nei riguardi dell'attività delle Commissioni ed altri organi internazionali della CCI.

Art. XV – IL COMITATO DI PRESIDENZA
I componenti del Comitato di Presidenza sono eletti dal Consiglio Direttivo qualora non vi abbia provveduto direttamente l’Assemblea, in numero di non meno di  quattro e non più di undici; durano in carica  un triennio e possono essere confermati.
Essi sono scelti tra i membri del Consiglio Direttivo in modo da assicurare la rappresentanza delle maggiori categorie aderenti alla Sezione, per orientare questa nel senso meglio rispondente alle sue finalità. I membri del Comitato di Presidenza sono Vice-Presidenti di CCI Italia. Il più anziano di essi – ed in caso di parità in termini di carica, quello più anziano di età - sostituisce il Presidente in caso di impedimento.
Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente - ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o due dei suoi membri ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti di cui si chiede la discussione - almeno  sette giorni prima della data fissata per la riunione, con le modalità di cui al primo comma dell’Art. X. Esso può formulare direttive in merito all’attività della Sezione, compresa la costituzione delle Commissioni di studio; nomina il Segretario Generale di CCI Italia.

Art. XVI – IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio ove non vi abbia provveduto direttamente l’Assemblea; rimane in carica un triennio e può essere confermato; è il rappresentante di CCI Italia. Come tale la rappresenta anche in seno alla CCI.
Convoca e presiede le Assemblee, le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza. Ne esegue le delibere e sovraintende all’attività degli organi esecutivi della Sezione.

Art. XVII – LA COMMISSIONE FINANZIARIA

I componenti della Commissione Finanziaria sono nominati dal Consiglio, ove non vi abbia provveduto direttamente l’Assemblea, in numero non inferiore a  tre e non superiore a sette; il Presidente - nominato dal Consiglio ove non vi abbia provveduto l'Assemblea - fa parte di diritto del Comitato di Presidenza; i componenti durano in carica un triennio e possono essere confermati.
La Commissione Finanziaria predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di CCI Italia e lo sottopone all’Assemblea.

Art. XVIII – LE COMMISSIONI DI STUDIO
Il Presidente ed i componenti delle Commissioni di studio di CCI Italia sono nominati dal Presidente della Sezione. Le Commissioni scelgono nel loro seno un Segretario che, nominato dal Presidente, collabora con la Segreteria di CCI Italia. Il Presidente di ciascuna Commissione di studio rappresenta la Sezione in seno alla corrispondente Commissione internazionale CCI. La Commissione può delegare anche altri suoi membri a partecipare ai lavori internazionali.

Art. XIX – IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Comitato di Presidenza; esplica il suo mandato secondo le direttive del Presidente; è preposto agli uffici di CCI Italia e ne amministra il personale. E’ responsabile di fronte al Consiglio Direttivo del funzionamento della Sezione. Il Segretario Generale: a)  organizza i lavori tecnici attinenti al perseguimento delle finalità della Sezione; b)  propone, alle istanze competenti, provvedimenti intesi a migliorare le relazioni economiche; c)  mette a disposizione degli associati i rapporti e le prese di posizione della CCI e fornisce informazioni circa l'attività svolta dalla Sezione in particolare e dalla CCI in genere; d)  agisce come organo di coordinamento e di collegamento tra la CCI ed i soci di CCI Italia.

Art. XX – FONDO COMUNE
Il fondo comune è alimentato dai contributi dei soci e dai beni che pervengano a CCI Italia a qualsiasi titolo.
I prelevamenti dalle disponibilità depositate presso aziende di credito o altri istituti finanziari sono effettuati con la firma del Presidente o del Segretario Generale o di altra persona a ciò delegata dal Consiglio Direttivo.
E’ fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Sezione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento di CCI Italia il Consiglio provvede alle operazioni di liquidazione avvalendosi, se del caso, di un professionista. Il bilancio di liquidazione è approvato dall’Assemblea che delibera sulla destinazione dell’eventuale attivo netto, con l’osservanza di quanto imposto al riguardo della legge.

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