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Andrea Pacchiarotti
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CCI - Sezione italiana

Le nuove norme sul trasferimento di dati nella Ue hanno l’“impronta” della ICC

La Commissione europea ha sostanzialmente modificato le Standard Contractual Clauses (SCC) per i trasferimenti globali di dati da controllori residenti nell'Unione europea a elaboratori posti al di fuori dei 27 membri dell'Unione.
”Anche se la Commissione non ha accolto una parte delle proposte avanzate dalle associazioni imprenditoriali, le nuove SCC presentano alcuni importanti vantaggi rispetto alle clausole controllore-elaboratore finora vigenti”, ha detto Christopher Kuner, Presidente della task force su Privacy e protezione dei dati della nostra Organizzazione.
La Ue aveva pubblicato la sua serie di clausole da controllore a elaboratore nel 2001 e la comunità delle imprese ha riconosciuto la necessità di una serie di clausole più pragmatica, che tenesse conto del clima in rapida evoluzione per il trattamento dei dati, in considerazione della costante evoluzione del global sourcing.
L'aggiornamento della Commissione Ue rappresenta l'ennesimo tentativo di delineare misure di protezione dei dati che salvaguardino i dati personali alla luce della realtà quotidiana delle operazioni di business, basata sull’esperienza aziendale pratica e mirando a una più stretta cooperazione tra imprese e autorità governative. Nel mese di ottobre del 2006 la ICC, in collaborazione con l’American Chamber of Commerce nella Ue, la Federation of European Direct Marketing e il Japan Business Council in Europe, ha presentato un progetto riguardante i flussi di dati personali dai responsabili del trattamento ai responsabili della loro elaborazione. Kuner, partner di Hunton & Williams a Bruxelles, che ha preso le redini del negoziato sulle clausole, ha detto che un importante vantaggio delle nuove clausole è che per la prima volta esse contemplano la possibilità che un soggetto elaboratore di dati al di fuori dell'Ue possa avere la necessità di trasferire dati personali verso un altro soggetto elaboratore, circostanza – questa – che accade di frequente nella pratica aziendale quotidiana.
In base alle clausole, questi trasferimenti possono essere effettuati quando il controllore di dati originario dia il proprio consenso per iscritto e quando gli stessi obblighi di protezione dei dati che sono imposti al titolare originario del trattamento vengano imposti anche al subelaboratore.
Altra importante novità è che le nuove clausole devono essere utilizzate per trasferimenti nuovi o modificati a elaboratori di dati, il che significa che l'attuale attuali SCC per i trasferimenti da controllore a elaboratore non potranno più essere utilizzati per tali trasferimenti a partire dal 15 maggio 2010.
Esistono, è vero, altri meccanismi che forniscono una base giuridica per rispettare i limiti imposti dalla Ue per il trasferimento dei dati personali al di fuori dell'Unione, ma l'uso delle SCC resta indispensabile, in virtù della loro rapidità di azione.
L'approvazione di tale modello di clausole costituisce l'ultimo esempio di strumenti che la ICC ha promosso con la Commissione europea per migliorare i trasferimenti internazionali di dati per il commercio globale.

 

 

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