Italia CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE
L'Organizzazione mondiale delle imprese
Attività e strumenti ICC Italia e imprese ICC Italia e camere di commercio Pubblicazioni
Home

CODIFICAZIONE

ICC Italia newsletter
Chi siamo
Contatti
Ricerca
Associarsi
Archivio
Siti utili

CODIFICAZIONE DEGLI USI INTERNAZIONALI

La ICC, attraverso le Commissioni di studio e  con la collaborazione dei Comitati Nazionali, elabora, in relazione alle pratiche in uso in talune operazioni del commercio internazionale, regole uniformi che i privati possono incorporare nei rispettivi contratti e tra  queste segnatamente gli «Incoterms» e le  «Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti documentari».

Gli «Incoterms» costituiscono il corpo di regole ufficiali della ICC per la interpretazione  dei termini commerciali atte a facilitare lo svolgimento degli scambi internazionali.  Con tali regole sono state unificate, sulla base delle pratiche più diffuse, le difformi interpretazioni che alle varie  espressioni e sigle  (quali  Franco Fabbrica,  FOB,  CIF, ecc.)  venivano date nei diversi Paesi ed ambienti d’affari.

Con il riferimento agli «Incoterms», in un contratto di vendita si fissano le  obbligazioni proprie del venditore e del compratore circa la ripartizione  delle spese per la consegna ed il trasferimento dei rischi, riducendo considerevolmente l’eventualità di controversie legali.

Se la distribuzione di compiti e spese  relativamente alla consegna della merce  non  crea in genere problemi nei casi di rapporti  commerciali continuativi,  il riferimento agli «Incoterms» può essere determinante nel caso in cui venga attivata una nuova relazione commerciale o quando il contratto venga concluso per il tramite di un intermediario, come nel caso di vendita di materie prime o di  merci alla rinfusa.

L’utilizzo degli «Incoterms» in un  contratto di vendita va coordinato con gli altri contratti attinenti alla vendita, quali quelli di trasporto, assicurazione e finanziamento :  ad esempio il documento che può essere richiesto in relazione ad un credito documentario è necessariamente correlato al modo di trasporto  utilizzato.

Dal 1936, epoca della creazione degli «Incoterms» da parte della ICC,  le  regole sono state  periodicamente aggiornate per adeguarle alla pratica del commercio internazionale . L’ultimo procedimento di revisione, al quale per circa due anni  ICC Italia  ha attivamente collaborato  con la Commissione della ICC  sulle Pratiche Commerciali,  ha portato alla versione «Incoterms 2000» dei 13 Termini contenuti nell’edizione del 1990.

Tenuto conto delle modificazioni succedutesi nel tempo, è opportuno che le parti, allorché intendano incorporare  gli «Incoterms»nel contratto di vendita, facciano riferimento all’edizione in vigore, della quale ICC Italia – come per le edizioni 1980 e 1990 – ha curato la versione italiano-inglese (Pubblicazioni).

Il credito documentario rappresenta il principale sistema di pagamento  nel campo della compravendita internazionale di merci, che consente di conciliare  le esigenze del venditore (realizzazione immediata del prezzo e garanzia  di non spossessamento delle merci fin quando il prezzo non è pagato)   e quelle del compratore (pagamento del prezzo solo a fronte della disponibilità delle merci o dei titoli che le rappresentano).

Dal continuo evolversi di definizioni e concetti diversi in relazione alle operazioni connesse con crediti documentari, conseguenti a modifiche in tema di negoziati commerciali e tecniche finanziarie e di trasporto, è nata l’esigenza di codificare a livello internazionale regole di condotta da applicare in modo uniforme.

A tal fine, l'ICC ha elaborato un complesso di "Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari" - NUU (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits - UCP), la cui prima edizione risale al 1933 .

Le NUU sono le più importanti norme di diritto internazionale uniforme a livello privato mai prodotte. Tali norme – caratterizzate dalla loro  astrattezza, autonomia e letteralità -  costituiscono ormai il riferimento normativo universale delle operazioni di credito documentario da parte degli operatori di tutti il mondo e rappresentano un significativo e positivo esempio di utilizzazione di meccanismi tecnico-giuridici di carattere pattizio per la regolamentazione di operazioni commerciali.  Il volume annuo degli scambi commerciali che utilizzano le lettere di credito basate su tale normativa è stato infatti stimato attorno al trilione di dollari. Per tale ragione la ICC, considerata  la complessità della materia,  si è preoccupata di assicurarne - attraverso guide, formulari, pareri e case studies - la massima possibile  uniformità  nell’interpretazione e nell’applicazione alle singole operazioni in tutto il mondo.

In considerazione delle innovazioni tecnologiche del settore bancario, dei trasporti e dell'industria in generale, si è ritenuto opportuno intraprendere una revisione che consenta di offrire una serie di norme accuratamente aggiornate. La versione attualmente in  vigore è la pubbl. NUU 600, della quale ICC Italia ha curato l'edizione trilingue francese, inglese e italiano (Pubblicazioni).

La ICC ha inoltre elaborato, in collaborazione con l' "Institute of Financial Services", un progetto di certificazione professionale nel settore dei crediti documentari, rivolto agli operatori del settore sia bancario che imprenditoriale (Certificazione professionale).

Con tale finalità ICC-Italia ha edito il «Commentario 2001» alle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari , curato da Credimpex-Italia, ove sono riportate articolo per articolo le varie fonti comparatistiche internazionali, con specifici richiami alle valutazioni dottrinali e giurisprudenziali  ed alla pratica degli esperti in materia (Pubblicazioni).

Sviluppo sostenibile
 
  Eventi e Riunioni
 
 
Aggiungi a Preferiti
Aggiungi ai Preferiti



Imposta come Homepage
Imposta come Homepage
Scarica

Versione 5.5 - 8,5Mb



Scarica

Versione 7.0 - 22,6Mb
Copyright ©
CCI - Sezione italiana
Webmaster
Andrea Pacchiarotti
Grafica
Patrizia Iaconianni
Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, ICC-Italia non sarà responsabile, ad eccezione del dolo e della colpa grave, per danni derivanti dall'uso del sito e/o delle informazioni in esso contenuti, o derivanti da inadempimento contrattuale, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, mancata adeguatezza o accuratezza delle informazioni o derivanti dall'uso di qualsiasi altra informazione contenuta in altri siti, sia attraverso citazione diretta che hyperlink